Come realizzare una cer

Obiettivi chiari e un Progetto condiviso

La base per l’avvio di una CER è la definizione dell’obiettivo che deve essere sempre riconducibile alla creazione di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. È quindi necessario che ci sia un primo nucleo di soci fondatori che individui le finalità della CER (come, per esempio, la riduzione della spesa energetica per i partecipanti, la definizione di progetti di sviluppo locale, di welfare o altro che riguardi le comunità nel loro complesso) e che sia in grado di aggregare altri attori intorno alla propria idea.

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Per creare una comunità energetica rinnovabile (CER) si può partire da qualsiasi soggetto pubblico o privato titolari di (almeno) una utenza elettrica. I membri della CER possono infatti essere: persone fisiche (cittadini/e), PMI (piccole e medie imprese), enti territoriali e autorità locali, ETS (Enti del Terzo Settore), enti di ricerca e formazione, enti religiosi ed enti di protezione ambientale.

L’ingresso e l’uscita alla CER è su base volontaria. 

I requisiti sono molto semplici:

  • la CER detiene (proprietà o piena disponibilità) almeno un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nuovo o entrato in esercizio successivamente al 24 gennaio 2024 (sono ammessi anche gli impianti antecedenti, connessi dopo il 30 novembre 2021, per i quali occorre però dimostrare che siano stati realizzati per essere messi a disposizione di una CER);
  • i membri (almeno due) sono titolari di un punto di connessione con la rete elettrica (POD) facenti capo al perimetro della stessa cabina di trasformazione primaria all’interno del quale è presente l’impianto;
  • venga individuato un soggetto che sarà il referente nei confronti del GSE, per la presentazione della domanda di accreditamento e per la successiva gestione dei flussi economici.

Nel caso delle imprese, ci sono alcune ulteriori semplici regole da tenere a mente:

  • la partecipazione alla CER non deve rappresentare l’attività commerciale e industriale principale;
  • i possibili compagni di viaggio potranno esprimere il loro interesse attraverso manifestazioni di interesse corredate dai POD e dei consumi al fine di dimensionare in modo ottimale la taglia dell’impianto e creare la rete “agente”; 
  • sarà quindi necessario avviare una verifica preliminare di fattibilità, dove si comprenderanno la tipologia di utenti che faranno parte della CER, i loro ruoli, i flussi energetici, gli spazi per gli impianti e una stima del calcolo dell’energia condivisa.

Obiettivi chiari e un Progetto condiviso

La base per l’avvio di una CER è la definizione dell’obiettivo che deve essere sempre riconducibile alla creazione di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. È quindi necessario che ci sia un primo nucleo di soci fondatori che individui le finalità della CER (come, per esempio, la riduzione della spesa energetica per i partecipanti, la definizione di progetti di sviluppo locale, di welfare o altro che riguardi le comunità nel loro complesso) e che sia in grado di aggregare altri attori intorno alla propria idea.

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Per creare una comunità energetica rinnovabile (CER) si può partire da qualsiasi soggetto pubblico o privato titolari di (almeno) una utenza elettrica. I membri della CER possono infatti essere: persone fisiche (cittadini/e), PMI (piccole e medie imprese), enti territoriali e autorità locali, ETS (Enti del Terzo Settore), enti di ricerca e formazione, enti religiosi ed enti di protezione ambientale.

L’ingresso e l’uscita alla CER è su base volontaria. 

I requisiti sono molto semplici:

  • la CER detiene (proprietà o piena disponibilità) almeno un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nuovo o entrato in esercizio successivamente al 24 gennaio 2024 (sono ammessi anche gli impianti antecedenti, connessi dopo il 30 novembre 2021, per i quali occorre però dimostrare che siano stati realizzati per essere messi a disposizione di una CER);
  • i membri (almeno due) sono titolari di un punto di connessione con la rete elettrica (POD) facenti capo al perimetro della stessa cabina di trasformazione primaria all’interno del quale è presente l’impianto;
  • venga individuato un soggetto che sarà il referente nei confronti del GSE, per la presentazione della domanda di accreditamento e per la successiva gestione dei flussi economici.

Nel caso delle imprese, ci sono alcune ulteriori semplici regole da tenere a mente:

  • la partecipazione alla CER non deve rappresentare l’attività commerciale e industriale principale;
  • i possibili compagni di viaggio potranno esprimere il loro interesse attraverso manifestazioni di interesse corredate dai POD e dei consumi al fine di dimensionare in modo ottimale la taglia dell’impianto e creare la rete “agente”; 
  • sarà quindi necessario avviare una verifica preliminare di fattibilità, dove si comprenderanno la tipologia di utenti che faranno parte della CER, i loro ruoli, i flussi energetici, gli spazi per gli impianti e una stima del calcolo dell’energia condivisa.

Mettersi insieme

A valle della raccolta delle prime adesioni e della verifica delle condizioni, è fondamentale definire quali e quanti membri parteciperanno alla CER, identificando in via preliminare:

  • i prosumer, i soggetti che realizzano impianti per soddisfare direttamente una parte dei propri consumi energetici (un’impresa che realizza un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, per esempio);
  • i consumer, con le relative potenze impegnate;
  • chi realizzerà gli investimenti necessari;
  • come saranno ripartiti i proventi economici;
  • chi sarà il referente della CER;
  • quali azioni occorre realizzare per massimizzare i benefici economici, sociali e ambientali.
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Tale passaggio verrà formalizzato attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, in quanto le CER devono essere soggetti dotati di autonomia giuridica, in grado di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità per i suoi membri o per le comunità locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari.

Questo passaggio è molto importante, perché, anche se una CER viene promossa da un’impresa o da un Comune, quella stessa CER non potrà mai essere “dell’impresa o del Comune”. La CER avrà i suoi organi decisionali e nessun membro della CER potrà decidere singolarmente per gli altri.

In Italia esiste un’ampia libertà di scelta della forma giuridica da utilizzare: escludendo le società lucrative (S.p.A., S.r.l., S.n.c, etc.), tutte le forme che non hanno prevalente scopo di lucro possono essere utilizzate, come per esempio le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e i Consorzi. Non esiste quindi un’unica forma giuridica ideale: in funzione degli obiettivi e dei partecipanti si potrà optare per l’opzione più appropriata.

Mettersi insieme

A valle della raccolta delle prime adesioni e della verifica delle condizioni, è fondamentale definire quali e quanti membri parteciperanno alla CER, identificando in via preliminare:

  • i prosumer, i soggetti che realizzano impianti per soddisfare direttamente una parte dei propri consumi energetici (un’impresa che realizza un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, per esempio);
  • i consumer, con le relative potenze impegnate;
  • chi realizzerà gli investimenti necessari;
  • come saranno ripartiti i proventi economici;
  • chi sarà il referente della CER;
  • quali azioni occorre realizzare per massimizzare i benefici economici, sociali e ambientali.
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Tale passaggio verrà formalizzato attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, in quanto le CER devono essere soggetti dotati di autonomia giuridica, in grado di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità per i suoi membri o per le comunità locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari.

Questo passaggio è molto importante, perché, anche se una CER viene promossa da un’impresa o da un Comune, quella stessa CER non potrà mai essere “dell’impresa o del Comune”. La CER avrà i suoi organi decisionali e nessun membro della CER potrà decidere singolarmente per gli altri.

In Italia esiste un’ampia libertà di scelta della forma giuridica da utilizzare: escludendo le società lucrative (S.p.A., S.r.l., S.n.c, etc.), tutte le forme che non hanno prevalente scopo di lucro possono essere utilizzate, come per esempio le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e i Consorzi. Non esiste quindi un’unica forma giuridica ideale: in funzione degli obiettivi e dei partecipanti si potrà optare per l’opzione più appropriata.

Quali sono i proventi di una CER

Definito il territorio di intervento, firmati sia l’atto costitutivo che lo statuto e completato l’impianto, la CER è dunque pronta a condividere l’energia rinnovabile e a godere degli incentivi. 

Oltre alla remunerazione al prezzo di mercato di tutta l’energia immessa in rete, per ogni MegaWattora (MWh) di energia condivisa la CER ottiene incentivi relativi a tre componenti principali:

 

  1. Una quota fissa che cambia in base alla potenza dell’impianto: da 80 €/MWh per i più piccoli (<200kW) a 60 €/MWh per i più grandi (>600kW). A questa quota, si aggiunge una correzione regionale per gli impianti fotovoltaici del Centro (+4€/MWh) e del Nord (+10€/MWh) Italia, in quanto l’irraggiamento solare è inferiore rispetto al Sud.
  2. Una quota variabile che oscilla tra 0 e 40 €/MWh a seconda del prezzo di mercato dell’energia (aumenta quando il prezzo scende e viceversa).
  3. Un corrispettivo annuale definito dall’ARERA, per la restituzione di alcune componenti di rete (nel 2023 era circa 8 €/MWh).
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Per facilitare lo sviluppo delle CER esistono contributi a fondo perduto (in conto capitale) del PNRR per impianti realizzati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, coprendo fino al 40% delle spese per la loro realizzazione. Le spese ammissibili includono la costruzione dell’impianto, i sistemi di accumulo, lo studio di fattibilità, la progettazione e alcune opere edili. L’importo finanziabile varia in base alla dimensione dell’impianto: da un massimo di 1500 €/kW per i piccoli impianti (fino a 20kW) a 1.050 € per quelli più grandi (tra 600 kW e 1 MW). Le tariffe incentivanti possono essere cumulate con i contributi del PNRR (con una riduzione proporzionale all’intensità del contributo a fondo perduto ricevuto), ma non si applicano se l’energia elettrica è prodotta da impianti fotovoltaici preesistenti realizzati con il Superbonus.

Fino al 22 novembre 2024, per le PMI della Regione Piemonte è inoltre possibile beneficiare di finanziamenti regionali (Bandi FESR 21-27) orientati all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti ad energia rinnovabile.

Per saperne di più e per ricevere supporto visita il sito di Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte

Quali sono i proventi di una CER

Definito il territorio di intervento, firmati sia l’atto costitutivo che lo statuto e completato l’impianto, la CER è dunque pronta a condividere l’energia rinnovabile e a godere degli incentivi. 

Oltre alla remunerazione al prezzo di mercato di tutta l’energia immessa in rete, per ogni MegaWattora (MWh) di energia condivisa la CER ottiene incentivi relativi a tre componenti principali:

 

  1. Una quota fissa che cambia in base alla potenza dell’impianto: da 80 €/MWh per i più piccoli (<200kW) a 60 €/MWh per i più grandi (>600kW). A questa quota, si aggiunge una correzione regionale per gli impianti fotovoltaici del Centro (+4€/MWh) e del Nord (+10€/MWh) Italia, in quanto l’irraggiamento solare è inferiore rispetto al Sud.
  2. Una quota variabile che oscilla tra 0 e 40 €/MWh a seconda del prezzo di mercato dell’energia (aumenta quando il prezzo scende e viceversa).
  3. Un corrispettivo annuale definito dall’ARERA, per la restituzione di alcune componenti di rete (nel 2023 era circa 8 €/MWh).
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Per facilitare lo sviluppo delle CER esistono contributi a fondo perduto (in conto capitale) del PNRR per impianti realizzati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, coprendo fino al 40% delle spese per la loro realizzazione. Le spese ammissibili includono la costruzione dell’impianto, i sistemi di accumulo, lo studio di fattibilità, la progettazione e alcune opere edili. L’importo finanziabile varia in base alla dimensione dell’impianto: da un massimo di 1500 €/kW per i piccoli impianti (fino a 20kW) a 1.050 € per quelli più grandi (tra 600 kW e 1 MW). Le tariffe incentivanti possono essere cumulate con i contributi del PNRR (con una riduzione proporzionale all’intensità del contributo a fondo perduto ricevuto), ma non si applicano se l’energia elettrica è prodotta da impianti fotovoltaici preesistenti realizzati con il Superbonus.

Fino al 22 novembre 2024, per le PMI della Regione Piemonte è inoltre possibile beneficiare di finanziamenti regionali (Bandi FESR 21-27) orientati all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti ad energia rinnovabile.

Per saperne di più e per ricevere supporto visita il sito di Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte

Le Regole e lo Statuto

La CER deve costituirsi necessariamente come un soggetto giuridico riconosciuto che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. 

Contestualmente deve poi avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione, sulla base di un titolo giuridico quale, a titolo d’esempio: l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale.

I membri della CER devono definire le regole di ripartizione dei ricavi economici derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete e dall’incentivo percepito sull’energia condivisa (o come indicato nel TIAD, autoconsumata virtualmente al di sotto della medesima cabina primaria). 

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Inoltre, è necessario stabilire criteri chiari e trasparenti per l’ammissione di nuovi membri, nonché le modalità di gestione e manutenzione degli impianti per garantire la continuità e l’efficienza della produzione energetica.

La governance della CER deve includere una struttura decisionale democratica che consenta a tutti i membri di partecipare attivamente alle decisioni rilevanti. Devono essere previste assemblee periodiche per discutere le strategie operative, le politiche di investimento e gli aggiornamenti normativi. È fondamentale anche definire le procedure per la risoluzione delle controversie tra i membri e per l’eventuale scioglimento della CER, assicurando che i diritti e gli interessi di tutti i partecipanti siano adeguatamente tutelati.

Le Regole e lo Statuto

La CER deve costituirsi necessariamente come un soggetto giuridico riconosciuto che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. 

Contestualmente deve poi avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione, sulla base di un titolo giuridico quale, a titolo d’esempio: l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale.

I membri della CER devono definire le regole di ripartizione dei ricavi economici derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete e dall’incentivo percepito sull’energia condivisa (o come indicato nel TIAD, autoconsumata virtualmente al di sotto della medesima cabina primaria). 

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Inoltre, è necessario stabilire criteri chiari e trasparenti per l’ammissione di nuovi membri, nonché le modalità di gestione e manutenzione degli impianti per garantire la continuità e l’efficienza della produzione energetica.

La governance della CER deve includere una struttura decisionale democratica che consenta a tutti i membri di partecipare attivamente alle decisioni rilevanti. Devono essere previste assemblee periodiche per discutere le strategie operative, le politiche di investimento e gli aggiornamenti normativi. È fondamentale anche definire le procedure per la risoluzione delle controversie tra i membri e per l’eventuale scioglimento della CER, assicurando che i diritti e gli interessi di tutti i partecipanti siano adeguatamente tutelati.

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